Nuove Regole per Imu e Tari: Cosa Cambia con il Decreto Legislativo 147/2026
Il Decreto Legislativo 147/2026 introduce importanti modifiche alla fiscalità locale, semplificando il rapporto tra contribuenti ed enti locali.
In Breve
- Cosa prevede il Decreto Legislativo 147/2026?
- Il decreto introduce nuove regole per l'Imu e la Tari, semplificando gli adempimenti fiscali tramite digitalizzazione.
- Quando è entrato in vigore il decreto?
- Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
- Quali sono le novità per la Tari?
- La comunicazione per la Tari deve ora essere presentata entro 90 giorni dall'evento che genera la variazione.
Il Decreto Legislativo 147 del 2026 ha apportato significative modifiche alla fiscalità locale in Italia, introducendo nuove disposizioni per l’Imu e la Tari. Entrato in vigore il 12 agosto 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il provvedimento mira a semplificare il rapporto tra contribuenti ed enti locali attraverso la digitalizzazione degli adempimenti.
Una delle principali novità riguarda l’Imu, per la quale è stato introdotto un nuovo modello ministeriale per la dichiarazione, che dovrà essere presentata esclusivamente in forma telematica. Questo modello non solo riduce il numero di moduli necessari, ma raccoglie anche informazioni utili per eventuali agevolazioni locali. Inoltre, i Comuni avranno margini più ristretti per richiedere comunicazioni aggiuntive rispetto a quelle già contenute nel modello nazionale, mentre ai contribuenti sarà richiesta maggiore tempestività nelle comunicazioni.
Per quanto riguarda la Tari, le scadenze per la denuncia subiscono un cambiamento significativo. Non sarà più possibile presentare la comunicazione entro il 30 giugno dell’anno successivo; ora, i contribuenti dovranno trasmettere la comunicazione al Comune entro 90 giorni dall’evento che genera la variazione. Questo include situazioni come l’acquisto di una nuova casa, l’inizio o la cessazione di una locazione, o modifiche nella superficie tassabile o nel numero dei componenti del nucleo familiare.
In caso di contenzioso riguardante le rendite catastali, il contribuente continuerà a pagare l’imposta sulla base della rendita registrata durante il processo. I conteggi definitivi saranno effettuati solo alla conclusione del giudizio. Se la rendita viene ridotta, il contribuente avrà diritto a richiedere il rimborso delle somme versate in eccesso entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla sentenza definitiva. Al contrario, se la rendita aumenta, il Comune potrà recuperare la maggiore imposta nello stesso periodo, applicando solo gli interessi e non sanzioni.
Queste modifiche possono comportare conguagli retroattivi per l’intero periodo interessato dalla lite catastale. Pertanto, chi contesta una rendita è consigliato a conservare tutta la documentazione relativa alla controversia e ai versamenti effettuati.
